Il Ministero della Salute torna a definire i compiti ed i ruoli dell’igienista dentale. Questa volta per rispondere ad una richiesta inviata dalla CAO nazionale per chiarire la possibilità o meno, per l’igienista dentale, di effettuare alcune tipologie di prestazioni.
“Nel merito -scrive il presidente CAO Giuseppe Renzo al Ministero- mi preme sottolineare quanto è venuto a mia conoscenza e riguarda possibili iniziative volte ad insegnare ai laureati in igiene dentale alcune tipologie di prestazioni che esulano dalle competenze previste e definite con profili professionali”.
La richiesta del presidente CAO è ha come fine quello di dare “una definizione in merito alla possibile interpretazione di quelli che sono i protocolli che affidano al medico odontoiatra la piena ed esclusiva responsabilità di visita, accertamento diagnostico, diagnosi, prescrizione terapeutica, applicazione della terapie, ivi comprese e in particolar modo, terapie cruente che prevedano l’utilizzo di farmaci, medicamenti e anestesie”.
“E’ mai possibile -chiede il presidente Renzo- che tale responsabilità, rimanente in capo al medico (a parere dello scrivente), possa essere delegata e/o supplita da altre figure professionali, quale l’igienista dentale le cui mansioni risultano chiaramente espresse nei profili professionali?”
Confermando quanto già indicato nella nota inviata all’AIDI nel novembre scorso, il Ministero ribadisce che le competenze consentite all’igienista dentale sono quelle previste dal suo profilo professionale.
“Questa Amministrazione -scrive il Direttore Generale del Ministero della Salute Giovanni Leonardi– ha da sempre riconosciuto all’odontoiatria e al medico chirurgo legittimato all’esercizio dell’ odontoiatria, esclusiva competenza e correlata responsabilità in merito alla visita odontoiatrica, all’ accertamento diagnostico e alla prescrizione terapeutica”.
“Con riferimento alla anestesia e all’applicazione delle terapie, in generale -continua la nota del Ministero- il Consiglio superiore di Sanità nella seduta del 15 dicembre 2009 avente ad oggetto proprio la competenza degli igienisti dentali all’utilizzo di agenti topici contenenti anestetici, ha affermato che l’utilizzo di sostanze anestetiche per infiltrazioni locali e loco regionali è atto medico. Sulla base di tale parere, ha pertanto, escluso la applicazione di sostanze anestetiche da parte dell’igienista dentale, argomentando che il percorso formativo di tale figura professionale non prevede l’acquisizione di competenze specifiche per l’utilizzo di farmaci e per la gestione”delle emergenze mediche che ne possono derivare nel corso delle cure dentarie”.